Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









Legge 03/08/1949 n. 589

Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Estratto

Modificata da: legge 15/02/1953 n. 184; legge 09/08/1954 n. 649; legge 19/07/1959 n. 550; legge 28/07/1960 n. 786; legge 26/07/1961 n. 719; legge 03/05/1971 n. 330;

Art. 1.

1. La concessione di concorsi o sussidi dello Stato per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali, indicate nei successivi articoli, e fatta mediante la corresponsione di con tributi costanti per trentacinque anni nella misura fissata per ciascuna categoria di opere.

2. Gli enti locali dell'Italia meridionale ed insulare possono chiedere, in sostituzione delle norme della presente legge, l'applicazione delle disposizioni legislative particolari per tali regioni, che attribuiscono un trattamento di maggiore favore anche se è cessata l'applicazione per essersi esauriti gli stanziamenti relativi. A questo fine negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, successivi all'esercizio finanziario 1949-1950, sarà provveduto ai rispettivi stanziamenti.

Art. 2.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nelle seguenti misure:

1) del 4,50 per cento per la costruzione o il completamento delle strade occorrenti ad allacciare alla rete esistente i comuni e le frazioni isolate, nonché delle strade di accesso dal capoluogo alla stazione ferroviaria o alla strada statale o all'autostrada più vicina, quando il comune è sprovvisto del relativo allacciamento rotabile entro i limiti di 25 chilometri; e infine per la costruzione o il completamento delle strade necessarie per porre in comunicazione il maggior centro di popolazione di un comune col maggior centro di popolazione dei comuni vicini, di quelle necessarie a porre in comunicazione due o più frazioni di uno stesso comune;

2) del 3,50 per cento, per la costruzione o il completamento di strade provinciali, anche se non ancora classificate;

3) del 3,50 per cento, per la sistemazione straordinaria, anche con cilindratura e bitumatura, delle strade provinciali e comunali interne agli abitati;

4) del 2 per cento, per tutte le altre strade previste dal decreto legge luogotenenziale 19/08/1915 n. 1371, modificato dal decreto legge 08/05/1919 n. 877

Art. 3.

1. A favore dei comuni che provvedano alla costruzione di acquedotti, fognature e cimiteri per il capoluogo o per le frazioni che ne siano sprovvisti, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria nella seguente misura:

1) del 5 per cento ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

2) del 4 per cento ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;

3) del 3,50 per cento ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti;

4) del 3 per cento ai comuni con più di 30.000 e fino a 150.000 abitanti.

2. Quando si tratti di ampliare o migliorare acquedotti, fognature e cimiteri già esistenti nei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti il contributo può essere concesso nella misura del 2 per cento.

3. Nel caso di comuni riuniti in consorzi per costruzione di acquedotti, la mi- sura del contributo è determinata tenendo conto della media aritmetica della popolazione di tutti i comuni consorziati.

4. Quando si tratti di acquedotti, fognature e cimiteri da costruire nei comuni e nelle frazioni dell'Italia meridionale ed insulare, il contributo dello Stato è elevato al 5 per cento della spesa riconosciuta necessaria, indipendentemente dai limiti di popolazione

Art. 4.

1. A favore di comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, che provvedono alla costruzione di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, quando i comuni siano sprovvisti di tali opere o queste, su proposta dell'alto commissario per l'i- giene e la sanità pubblica, siano dichiarate tecnicamente inidonee, e non suscettibili di miglioramento con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per i lavori pubblici, nella seguente misura:

1) del 4 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni;

2) del 3 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 350 milioni;

3) del 2 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 450 milioni.

2. Lo stesso contributo di cui al precedente numero 3 può essere concesso per le opere ospitaliere di competenza delle amministrazioni provinciali, senza limiti di popolazione e fino al limite di spesa di lire 500 milioni.

3. Il contributo di cui ai precedenti commi può essere concesso nella spesa per il completamento di ospedali, quando le opere di completamento siano necessarie per la funzionalità delle parti già costruite.

4. Nel caso di consorzi, il contributo è concesso tenendo conto del comune avente il maggior numero di abitanti.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17/07/1890 e successive sue modificazioni quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione ed educazione di fanciulli poveri nonché al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti per conto delle province e dei comuni, sempre che la loro utilità sia riconosciuta, ai fini della presente legge, con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro.

6. A favore dei comuni che provvedano all'esecuzione di altre opere igienicosanitarie e particolarmente mattatoi, mercati, campi boari, lavatoi, bagni pubblici ed ambulatori, è concesso un contributo costante per trentacinque anni del 2,50% nella spesa riconosciuta necessaria e fino al limite di spesa di lire 150 milioni per ciascuna opera e, per le opere in corso di esecuzione, anche per la parte eccedente gli importi già ammessi a contributo.

7. Per l'esecuzione dei mattatoi il predetto limite di lire 150 milioni è elevato a lire 300 milioni quando trattasi di mattatoi a servizio di più comuni, i quali debbono procedere, in tal caso, alla costituzione di apposito consorzio.

8. Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ed ammessa a contributo ai sensi dei precedenti commi possono essere compresi, per un ammontare non superiore al 20% di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature strettamente necessarie per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Art. 5.

1. A favore degli enti di cui al precedente art. 4 che provvedono all'ampliamento di ospedali, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concede- re un contributo costante per trentacinque anni nella spesa riconosciuta necessaria, nella seguente misura:

1) del 2,50 per cento nei comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 80 milioni;

2) del 2 per cento nei comuni con popolazione non superiore a 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 150 milioni;

3) dell'1,50 per cento nei comuni con oltre 50.000 abitanti e fino al limite di spesa di lire 200 milioni.

2. Nel caso di consorzi si applica la disposizione del quarto comma del precedente

articolo.

Art. 6.

1. A favore di province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei consorzi provinciali antitubercolari, che provvedono alla costruzione o al completamento di tubercolosari o preventori, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo costante per trentacinque anni nella spesa necessaria nella misura del 4 per cento fino al limite di spesa di lire 200 milioni e del 2 per cento per la parte eccedente tale spesa e sino a raggiungere il limite di altre lire 250 milioni.

2. Nel caso di ampliamento di tubercolosari o preventori esistenti può essere concesso un contributo nella misura del 2 per cento nella spesa necessaria fino al limite di lire 100 milioni e dell'1 per cento per la parte eccedente tale spesa fino a raggiungere il limite di altre lire 100 milioni.

Art. 6-bis.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad accordare alle province un contributo costante per trentacinque anni del 4 per cento sulla spesa necessaria per la costruzione, la sistemazione e il restauro degli archivi di Stato.

Art. 7.

1. Nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge è compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quelli del tesoro e dell'interno, d'intesa con l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, l'elenco delle opere ospitaliere di cui sia riconosciuta la necessità nei comuni del Mezzogiorno e delle Isole.

2. Per le opere incluse nell'elenco il contributo statale è stabilito nella misura del 5 per cento.

3. Quando l'ospedale debba sorgere a cura di più enti interessati, nell'elenco sono indicati gli enti tenuti a provvedervi consorzialmente ed è stabilita la sede dell'opera col criterio della più conveniente ubicazione e della più facile accessibilità .

Art. 9.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni interessati un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la costruzione o per le opere di miglioramento dei porti e approdi di quarta classe, con particolare riguardo per quelli interessanti l'attività peschereccia.

Art. 10.

1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere ai comuni un contributo costante per trentacinque anni nella misura del 4,50 per cento del- la parte di spesa riconosciuta ammissibile a loro carico per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, il rifacimento o il potenziamento di impianti di distribuzione di energia elettrica nel territorio dei comuni stessi.

Art. 11.

1. Le province, i comuni e gli altri enti per procurarsi i mezzi per la esecuzione di opere di cui alla presente legge possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito o anche con privati nel limite di spesa risultante dai preventivi debitamente approvati.

2. Quando il mutuo non sia contratto con la Cassa depositi e prestiti la percentuale del contributo statale è elevata, per la durata effettiva del mutuo, del 40 per cento della differenza fra il saggio praticato dalla Cassa medesima e quello dell'altro mutuante, purchè quest'ultimo saggio non superi il 7 per cento. Tuttavia, nel caso in cui il suddetto saggio sia più elevato, la maggiorazione del contributo potrà essere concessa calcolandola soltanto per la parte non eccedente il 7%.

3. Il contributo dello Stato è corrisposto direttamente al mutuante. Quando il mutuo sia contratto per somma inferiore alla spesa necessaria, il contributo è corrisposto in proporzione alla somma mutuata: e la restante quota è corrisposta direttamente all'ente interessato.

4. Quando il mutuo sia contratto per la durata inferiore ai trentacinque anni, il contributo dello Stato sarà corrisposto direttamente all'ente mutuatario dalla data di scadenza del mutuo fino alla trentacinquesima annualità . Ciò avverrà anche nel caso di riscatto del mutuo prima della scadenza, a partire dalla dichiarazione di avvenuto riscatto da parte dell'ente mutuante.

5. L'erogazione del mutuo è fatta in ogni caso in base a certificati di avanzamento dei lavori, vistati dal competente ufficio del genio civile alle ordinanze del prefetto o dall'autorità giudiziaria per le espropriazioni e per l'ultima rata in base al certificato di collaudo approvato.

Art. 12.

1. Per i comuni, le province, le istituzioni di beneficenza e loro consorzi appartenenti all'Italia meridionale ed insulare il contributo per le opere indicate nei precedenti artt. 2, quarto comma, 3 - limitatamente alle opere di miglioramento e ampliamento -, 4, 5, 6, 8 e 9, è elevato di un punto.

Art. 13.

 

Pagina 1/2 - pagine: [1] [2]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional